Art. 1.

      1. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: «indotto alla violenza, il questore può» sono sostituite dalle seguenti: «indotto alla violenza e nell'ipotesi che si siano verificati fatti violenti, il questore può, sulla base di elementi di fatto obiettivamente rilevanti,».